Sui prodotti alimentari è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale

14 marzo 2017
Aggiornamenti e focus

Sui prodotti alimentari è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale



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Dal 13 dicembre 2016 nell'Unione europea sarà obbligatorio indicare, sui prodotti alimentari, una dichiarazione del contenuto di alcuni macro e micro nutrienti, come sancito dal Regolamento UE 1169/2011, che stabilisce le basi per le informazioni sugli alimenti a garanzia di un elevato livello di protezione dei consumatori. Era l'ultima fra le indicazioni rese obbligatorie dalla norma europea, in vigore dal 13/12/2014, sebbene molti produttori avessero già, in questi anni e spontaneamente, cominciato a inserirla accanto alle altre informazioni previste, come: la presenza di allergeni, le indicazioni sui tempi di consumo, le condizioni di conservazione. Da dicembre scorso, dunque, i prodotti alimentari devono riportare in etichetta anche una tabella che contenga, in riferimento a 100g o 100 ml di prodotto
  • il valore energetico (in kcal o kJ)
  • la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (sarà possibile indicare che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente) .
L'indicazione del valore energetico, riferita a 100 g o 100 ml dell'alimento, può anche essere attribuito alla singola porzione ed è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio ossia circa 2000 kcal al giorno.

L'elenco obbligatorio può essere integrato (soltanto) con l'indicazione dei contenuti di
  • acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi
  • polioli
  • amido
  • fibre
Fra le indicazioni complementari ammesse vi sono anche quelle relative ad alcuni composti che possono avere effetti avversi (o di cui ne è sconsigliato il consumo) per alcune categorie di consumatori: per esempio per i contenuti di caffeina aggiunta ("Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento") o di sostanze quali fitosteroli e fitostanoli (verrà indicato che l'alimento è destinato esclusivamente a coloro che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue o che potrebbe non essere adeguato per le donne in gravidanza, in allattamento e i bambini di età inferiore a cinque anni) .

I valori si devono riferire all'alimento così com'è venduto. Possono riguardare il prodotto dopo la preparazione, solo quando in etichetta siano state descritte le modalità in modo particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.

Poche sono le tipologie di prodotti esentate da quest'obbligo (allegato V) : gli alimenti non trasformati e composti da singoli ingredienti o da una sola categoria di ingredienti (fra questi c'è il miele) ; i prodotti trasformati sottoposti unicamente a maturazione, composti da un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; ma anche acque, spezie, sale, edulcoranti, aceti di fermentazione, aromi, gomme da masticare e integratori (che hanno una norma ad hoc) .

Fonte: Farmacista33



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