25 giugno 2015
Aggiornamenti e focus
Farmaco generico o di marca? Vademecum per una ricetta a prova di dubbi
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Alzi la mano chi, almeno una volta, non è uscito dallo studio del proprio medico di famiglia con la ricetta rosa in mano, guardando con perplessità la prescrizione di farmaci. Questo, non per la scelta della terapia, quanto per la dicitura relativa al farmaco. Il maxi-emendamento del 31 luglio del 2012 infatti, ha dettato i criteri da adottare per la prescrizione di farmaci sulla ricetta "rosa", cioè con costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Questo per incentivare la prescrizione di farmaci equivalenti, rimarcandone così la validità dal punto di vista della sicurezza e dell'affidabilità.
Ma l'entrata in vigore di questo Decreto ha portato con sé molti dubbi, che non si sono del tutto risolti. Tant'è che ad aprile di quest'anno il ministero della Salute ha preso la parola in merito. E ha rimarcato alcuni concetti, relativi alla prescrizione in particolare del generico.
Ecco allora, anche alla luce delle ultime dichiarazioni, cosa viene scritto in ricetta, quando si ha diritto a mantenere un farmaco specifico e come si deve regolare il farmacista al momento della vendita.
1) Il medico deve sempre indicare il principio attivo, completo di forma farmaceutica, dosaggio e numero di compresse. Come ha inoltre ribadito il Ministero, oltre al principio attivo può segnalare anche la marca del generico, cioè uno specifico farmaco equivalente fornito da una ben determinata Azienda. Può anche indicare, puntualizzandolo tra parentesi, il nome del corrispondente farmaco di marca.
2) Se dunque la ricetta indica il farmaco equivalente e quello originator, il farmacista è tenuto a consegnare il primo, tranne nel caso di una precisa richiesta da parte del paziente, e può scegliere la marca che ha a disposizione in quel momento. Questo vale sempre, tranne quando il medico segna sulla ricetta anche la marca del generico.
3) Questo tipo di prescrizione, cioè che riporti il generico ed eventualmente l'originator, deve essere effettuata di norma in caso di medicinali per una patologia che non è cronica, come può essere ad esempio un'infezione gastrointestinale o una bronchite acuta, oppure nel caso di una forma cronica con prescrizione ex novo di farmaci.
Allo stato attuale, rimangono comunque delle indicazioni ben precise per quanto riguarda il farmaco griffato.
1) Innanzitutto, il medico può continuare a prescrivere il solito medicinale originator quando il paziente lo sta già utilizzando per la cura di una patologia cronica. Questo ovviamente a meno che il paziente non voglia sostituire il brand con un medicinale equivalente. In ogni caso, rimane a carico del malato la differenza di prezzo tra i due prodotti.
2) Va detto anche che il medico è comunque tenuto a indicare anche il corrispondente generico, a meno che non aggiunga in ricetta al nome dell'originator l'indicazione di "non sostituibilità" e la motivazione clinica. Così, il paziente deve acquistare solo il medicinale indicato in ricetta e il farmacista non ha il diritto di proporre il relativo principio attivo nell'ambito degli equivalenti.
3) Tutte queste regole infine non sono valide quando i farmaci vengono prescritti su ricetta bianca, cioè pagati a tariffa piena direttamente dal cittadini, e quando ovviamente esiste solo il medicinale griffato perché non è ancora scaduto il brevetto del principio attivo.
Salute oggi:
...e inoltre su Dica33:
Ma l'entrata in vigore di questo Decreto ha portato con sé molti dubbi, che non si sono del tutto risolti. Tant'è che ad aprile di quest'anno il ministero della Salute ha preso la parola in merito. E ha rimarcato alcuni concetti, relativi alla prescrizione in particolare del generico.
Ecco allora, anche alla luce delle ultime dichiarazioni, cosa viene scritto in ricetta, quando si ha diritto a mantenere un farmaco specifico e come si deve regolare il farmacista al momento della vendita.
1) Il medico deve sempre indicare il principio attivo, completo di forma farmaceutica, dosaggio e numero di compresse. Come ha inoltre ribadito il Ministero, oltre al principio attivo può segnalare anche la marca del generico, cioè uno specifico farmaco equivalente fornito da una ben determinata Azienda. Può anche indicare, puntualizzandolo tra parentesi, il nome del corrispondente farmaco di marca.
2) Se dunque la ricetta indica il farmaco equivalente e quello originator, il farmacista è tenuto a consegnare il primo, tranne nel caso di una precisa richiesta da parte del paziente, e può scegliere la marca che ha a disposizione in quel momento. Questo vale sempre, tranne quando il medico segna sulla ricetta anche la marca del generico.
3) Questo tipo di prescrizione, cioè che riporti il generico ed eventualmente l'originator, deve essere effettuata di norma in caso di medicinali per una patologia che non è cronica, come può essere ad esempio un'infezione gastrointestinale o una bronchite acuta, oppure nel caso di una forma cronica con prescrizione ex novo di farmaci.
Allo stato attuale, rimangono comunque delle indicazioni ben precise per quanto riguarda il farmaco griffato.
1) Innanzitutto, il medico può continuare a prescrivere il solito medicinale originator quando il paziente lo sta già utilizzando per la cura di una patologia cronica. Questo ovviamente a meno che il paziente non voglia sostituire il brand con un medicinale equivalente. In ogni caso, rimane a carico del malato la differenza di prezzo tra i due prodotti.
2) Va detto anche che il medico è comunque tenuto a indicare anche il corrispondente generico, a meno che non aggiunga in ricetta al nome dell'originator l'indicazione di "non sostituibilità" e la motivazione clinica. Così, il paziente deve acquistare solo il medicinale indicato in ricetta e il farmacista non ha il diritto di proporre il relativo principio attivo nell'ambito degli equivalenti.
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