06 febbraio 2018
Aggiornamenti e focus
Vaccinazioni obbligatorie: si avvicina il 10 marzo
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La scadenza del 10 marzo si avvicina: è questa la data ultima per fornire alla scuola la certificazione originale dell'avvenuta vaccinazione dei bambini che frequentano un servizio o una scuola per l'infanzia o la scuola dell'obbligo.
Da quando il Decreto vaccini ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza nel nostro Paese da quattro a dieci, le famiglie con figli tra gli 0 e i 16 anni, si sono dovute mettere in regola, recuperando eventuali vaccinazioni o richiami non effettuati.
L'obiettivo dichiarato dal decreto è quello di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in atto dal 2013 che ha determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto del 95%. Questa è la soglia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire la cosiddetta "immunità di gregge", per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati.
Vaccini obbligatori, diversi per anno di nascita
Ricordiamo che il Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017, prevede dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati:
Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte essere somministrate ai nati dal 2017. Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita, cioè tutte tranne quella anti-varicella, che rimane obbligatoria solo per i nati dal 2017.
Sono esonerati dall'obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.
La documentazione per nidi e infanzia
Per l'anno scolastico 2017/2018, quello in corso, le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l'infanzia o scuole dell'infanzia incluse quelle private non paritarie, dovevano presentare la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017. La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso, cioè senza certificato non era possibile frequentare il nido o la scuola dell'infanzia. In caso i genitori si siano avvalsi dell'autocertificazione, il minore ha avuto accesso ai servizi all'inizio dell'anno scolastico, ma la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi. La circolare precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.
Sanzioni per le famiglie delle scuole del I e II ciclo
Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione andava presentata entro il 31 ottobre 2017, con certificazione originale o autocertificazione. Rimane la scadenza del 10 marzo per chi ha prodotto un'autocertificazione.
Per i ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, la certificazione non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale, all'ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento. In caso non siano stati rispettati gli obblighi, infatti, il decreto prevede che venga attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro.
A cura di:
Chiara Romeo
Salute oggi:
...e inoltre su Dica33:
Da quando il Decreto vaccini ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza nel nostro Paese da quattro a dieci, le famiglie con figli tra gli 0 e i 16 anni, si sono dovute mettere in regola, recuperando eventuali vaccinazioni o richiami non effettuati.
L'obiettivo dichiarato dal decreto è quello di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in atto dal 2013 che ha determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto del 95%. Questa è la soglia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire la cosiddetta "immunità di gregge", per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati.
Vaccini obbligatori, diversi per anno di nascita
Ricordiamo che il Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017, prevede dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati:
- anti-poliomielitica
- anti-difterica
- anti-tetanica
- anti-epatite B
- anti-pertosse
- anti-Haemophilus influenzae tipo b
- anti-morbillo
- anti-rosolia
- anti-parotite
- anti-varicella.
Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte essere somministrate ai nati dal 2017. Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita, cioè tutte tranne quella anti-varicella, che rimane obbligatoria solo per i nati dal 2017.
Sono esonerati dall'obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.
La documentazione per nidi e infanzia
Per l'anno scolastico 2017/2018, quello in corso, le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l'infanzia o scuole dell'infanzia incluse quelle private non paritarie, dovevano presentare la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017. La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso, cioè senza certificato non era possibile frequentare il nido o la scuola dell'infanzia. In caso i genitori si siano avvalsi dell'autocertificazione, il minore ha avuto accesso ai servizi all'inizio dell'anno scolastico, ma la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi. La circolare precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.
Sanzioni per le famiglie delle scuole del I e II ciclo
Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione andava presentata entro il 31 ottobre 2017, con certificazione originale o autocertificazione. Rimane la scadenza del 10 marzo per chi ha prodotto un'autocertificazione.
Per i ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, la certificazione non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale, all'ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento. In caso non siano stati rispettati gli obblighi, infatti, il decreto prevede che venga attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro.
A cura di:
Chiara Romeo
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