18 maggio 2007
Aggiornamenti e focus
Niente bugie in etichetta
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Sembra apparentemente confusa la collocazione merceologica degli integratori alimentari, hanno spesso forma di capsula o di pastiglia ma non guariscono dalle malattie, anche se apportano benefici alla salute. La legislazione in merito invece è ben precisa: gli integratori sono prodotti alimentari, non farmaci; tuttavia a differenza dei normali alimenti hanno proprietà in più che devono essere comunicate, per conoscenza del consumatore e per interesse del produttore, in modo adeguato e appropriato.
Dal momento che non si sta parlando del candore di un bucato lavato con il detersivo, ma di quanto e come un prodotto agisce una volta assunto in base a delle proprietà dichiarate, la comunicazione segue tutt'altre regole rispetto alle normali pubblicità, presentazione ed etichettatura. Regole stabilite da una normativa di legge che dal 2002 ha una direttiva europea che ha voluto uniformare, elevandolo a standard comuni, il livello di tutela della salute pubblica, oltre che assicurare la libera circolazione dei prodotti nell'Unione Europea. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 169 del 2004 nel quale è stata adottata la definizione europea di integratori. Nell'articolo 2 si legge che sono "prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo e fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti sia pluricomposti, in forme predosate".
L'elemento informativo essenziale per orientare le scelte del consumatore è la dichiarazione dell'effetto, importante anche per favorire comportamenti corretti rispetto alle esigenze individuali.
La legislazione in merito è stata presentata da Lucia Guidarelli, direttore generale per la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, durante un evento stampa organizzato dall'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA). Per l'occasione Guidarelli ha sottolineato che in Italia il recepimento della direttiva comunitaria, in realtà si inserisce in un quadro di tradizione attenta a questo genere di regolamentazioni. Prima del 2002 esisteva la notifica, attraverso la quale il ministero della Salute ha mantenuto il controllo dello sviluppo di questo comparto e la tutela del consumatore. In pratica, le aziende produttrici da tempo inviano al ministero le etichette del prodotto al momento dell'immissione in commercio e, anche se ciò non è obbligatorio, devono tenere a disposizione la documentazione a supporto delle proprietà dichiarate in etichetta.
Si può, non si può
Con il recente Regolamento europeo 1924/2006 si stabiliscono i limiti sui messaggi (claims) che promuovono il prodotto integratore, che, se da una parte devono favorirne la diffusione come pure il mercato interno, dall'altra non possono dire alcune cose. Per esempio non possono riportare cose non vere (cioè non scientificamente accettate) o dette in modo ambiguo e dare adito a dubbi sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti, vale a dire che non si possono sostituire agli alimenti. Non possono incoraggiarne un consumo eccessivo o screditare la validità di una dieta equilibrata quale garanzia di un apporto completo di tutte le sostanze nutritive. Infine, non possono far riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee, con rappresentazioni grafiche o simboliche, perchè potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore. I claims possono invece essere nutrizionali, cioè riferiti all'entità della presenza o dell'assenza di particolari nutrienti nell'alimento. Oppure possono riportare indicazioni, con riferimento anche ai bambini, sul ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo sulla crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo. Possono fare riferimento alle sue funzioni psicologiche e comportamentali, al dimagrimento, al controllo del peso o alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare. Infine, possono essere claims sulla riduzione del rischio (e non la cura) di malattie e sulla salute e lo sviluppo dei bambini. Per questi ultimi per altro, c'è un'ulteriore procedura di autorizzazione prevista da due articoli specifici del Regolamento, e comunque, per tutti, è strettamente necessario il rigore scientifico che li dimostri.
Simona Zazzetta
Salute oggi:
...e inoltre su Dica33:
Direttiva recepita
Dal momento che non si sta parlando del candore di un bucato lavato con il detersivo, ma di quanto e come un prodotto agisce una volta assunto in base a delle proprietà dichiarate, la comunicazione segue tutt'altre regole rispetto alle normali pubblicità, presentazione ed etichettatura. Regole stabilite da una normativa di legge che dal 2002 ha una direttiva europea che ha voluto uniformare, elevandolo a standard comuni, il livello di tutela della salute pubblica, oltre che assicurare la libera circolazione dei prodotti nell'Unione Europea. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 169 del 2004 nel quale è stata adottata la definizione europea di integratori. Nell'articolo 2 si legge che sono "prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo e fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti sia pluricomposti, in forme predosate".
L'elemento informativo essenziale per orientare le scelte del consumatore è la dichiarazione dell'effetto, importante anche per favorire comportamenti corretti rispetto alle esigenze individuali.
Notifica, tradizione radicata
La legislazione in merito è stata presentata da Lucia Guidarelli, direttore generale per la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, durante un evento stampa organizzato dall'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA). Per l'occasione Guidarelli ha sottolineato che in Italia il recepimento della direttiva comunitaria, in realtà si inserisce in un quadro di tradizione attenta a questo genere di regolamentazioni. Prima del 2002 esisteva la notifica, attraverso la quale il ministero della Salute ha mantenuto il controllo dello sviluppo di questo comparto e la tutela del consumatore. In pratica, le aziende produttrici da tempo inviano al ministero le etichette del prodotto al momento dell'immissione in commercio e, anche se ciò non è obbligatorio, devono tenere a disposizione la documentazione a supporto delle proprietà dichiarate in etichetta.
Si può, non si può
Con il recente Regolamento europeo 1924/2006 si stabiliscono i limiti sui messaggi (claims) che promuovono il prodotto integratore, che, se da una parte devono favorirne la diffusione come pure il mercato interno, dall'altra non possono dire alcune cose. Per esempio non possono riportare cose non vere (cioè non scientificamente accettate) o dette in modo ambiguo e dare adito a dubbi sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti, vale a dire che non si possono sostituire agli alimenti. Non possono incoraggiarne un consumo eccessivo o screditare la validità di una dieta equilibrata quale garanzia di un apporto completo di tutte le sostanze nutritive. Infine, non possono far riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee, con rappresentazioni grafiche o simboliche, perchè potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore. I claims possono invece essere nutrizionali, cioè riferiti all'entità della presenza o dell'assenza di particolari nutrienti nell'alimento. Oppure possono riportare indicazioni, con riferimento anche ai bambini, sul ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo sulla crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo. Possono fare riferimento alle sue funzioni psicologiche e comportamentali, al dimagrimento, al controllo del peso o alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare. Infine, possono essere claims sulla riduzione del rischio (e non la cura) di malattie e sulla salute e lo sviluppo dei bambini. Per questi ultimi per altro, c'è un'ulteriore procedura di autorizzazione prevista da due articoli specifici del Regolamento, e comunque, per tutti, è strettamente necessario il rigore scientifico che li dimostri.
Simona Zazzetta
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